Il personale occorrente per il funzionamento degli asili nido, dopo che sia stato utilizzato il personale, in possesso dei requisiti necessari, proveniente dagli enti disciolti, nei limiti della spesa coperta dal contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 6 della presente legge, rientra fra le assunzioni consentite dall'articolo 9 della legge 17 marzo 1977, n. 62.

Testo vigente dal 12 dicembre 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-11-29;891~art8 · fonte su Normattiva