Art. 21 — Copertura della spesa
Agli oneri di lire 400 milioni e di lire 2.000 milioni, derivanti dall'applicazione della presente legge, rispettivamente, negli esercizi 1962-63 e 1963-64, si fara' fronte con i proventi di cui al precedente articolo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio negli esercizi sopraindicati.
Testo vigente dal 28 marzo 1963
