Norme per il riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo forestale dello Stato e dei ruoli organici delle carriere esecutive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
- Art. 1 — Ruoli organici del Corpo forestale dello Stato
- Art. 2 — Soppressione dei ruoli del personale dei servizi dell'economia montana e delle foreste
- Art. 3 — Modifica delle tabelle VIII, IX e XIV allegate alla legge 15 dicembre 1961, n. 1301
- Art. 4 — Istituzione di sezioni specializzate presso gli ispettori regionali e ripartimentali delle foreste
- Art. 5 — Distaccamenti e stazioni forestali
- Art. 6 — Uso degli automezzi per missionari di servizio
- Art. 7 — Norme per l'avanzamento
- Art. 8 — Estensione delle disposizioni degli articoli 27, 28, 31 e 48 della legge 15 dicembre 1961, n. 1301
- Art. 9 — Trattamento economico del personale appartenente al ruolo transitorio istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 604
- Art. 10 — Riserva di posti per sottufficiali e guardie scelte nelle carriere esecutiva ed ausiliaria
- Art. 11 — Modalità per il passaggio nella carriera esecutiva del Corpo forestale dello Stato ed in quella ausiliaria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
- Art. 12 — Trattamento economico per il personale proveniente dai sottufficiali, dalle guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato
- Art. 13 — Collocamento del personale nei nuovi ruoli
- Art. 14 — Inquadramento del personale dei ruoli aggiunti
- Art. 15 — Conferimento del grado di vice brigadiere mediante esame di idoneità
- Art. 16 — Svolgimento dell'esame di idoneità
- Art. 17 — Norme per la promozione a primo archivista dei sottufficiali transitati nella carriera esecutiva
- Art. 18 — Riserva di posti per i dipendenti non di ruolo
- Art. 19 — Riduzione del periodo di anzianità per le promozioni
- Art. 20 — Norme finanziarie
- Art. 21 — Copertura della spesa
- Art. 22 — Decorrenza delle legge