Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di ripristino dell'originario cognome adottati in base alle procedure applicate fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono altresi' fatte salve le procedure di cui agli articoli 32, 33 e 34 della legge 11 marzo 1972, n. 118, per il ripristino di nomi e cognomi nella forma tedesca, nella provincia di Bolzano.
Testo vigente dal 8 aprile 1991
