Alle procedure previste dalla presente legge si puo' ricorrere per ottenere il ripristino nella forma originaria del nome italiano assunto o attribuito in base alle disposizioni citate all'articolo 1, con domanda separata o congiunta a quella per il ripristino del cognome.

Testo vigente dal 8 aprile 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-03-28;114~art7 · fonte su Normattiva