Dalla data di accoglimento della domanda di cui all'articolo 2 e fino al trasferimento dell'alloggio in proprieta' del richiedente, quest'ultimo e' tenuto a corrispondere mensilmente al comune di Firenze il canone minimo di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 8 agosto 1977, n. 513. E' tenuto inoltre a corrispondere le spese condominiali e quant'altro previsto dalle vigenti disposizioni. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, e previa diffida a provvedere da parte del sindaco del comune di Firenze nei termini contestualmente assegnati, l'atto di accoglimento della domanda perde la propria efficacia. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, ultimo comma.

Testo vigente dal 12 gennaio 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-01-06;5~art6 · fonte su Normattiva