Ferme restando le altre condizioni di cui all'articolo 1, qualora i richiedenti risultino morosi o comunque in ritardo nel pagamento delle somme dai medesimi dovute all'amministrazione comunale, sia a titolo di indennita' di occupazione, sia a titolo di rimborso delle spese condominiali, l'accoglimento delle domande di cui all'articolo precedente e' subordinato al saldo di ogni pendenza nei confronti del comune di Firenze, entro e non oltre tre mesi dalla data di ricevimento della apposita richiesta inoltrata dal sindaco. Nel caso che nei termini suddetti non si provveda al pagamento delle somme dovute, la domanda di cessione si intende a tutti gli effetti rinunziata.

Testo vigente dal 12 gennaio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-06;5~art3 · fonte su Normattiva