Il Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e' autorizzato, per il triennio 1996-1998, a concedere un contributo annuo di ammontare pari a lire 500 milioni alla Delegazione generale palestinese, destinato alle spese di funzionamento della sua sede in Italia. Tale contributo ha carattere forfettario e non e' soggetto a rendicontazione. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, si provvede a carico del capitolo 6856, iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998 nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 maggio 2000, n. 147

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La L. 26 maggio 2000, n. 147 ha disposto (con l'art.3, comma 1) che " Sono prorogate le disposizioni contenute nella legge 23 ottobre 1996, n. 558, relative al sostegno dell'attivita' della Delegazione generale palestinese in Italia".

Testo vigente dal 10 giugno 2000

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1996-10-23;558~art1 · fonte su Normattiva