L'Ente nazionale per le strade, istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS. Fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tra i beni immobili di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, si intendono ricompresi le case cantoniere nonche' i terreni utili per i fini istituzionali dell'Ente nazionale per le strade. Il numero 1) del terzo comma dell'articolo 3 della legge 28 aprile 1971, n. 287, e' sostituito dal seguente: "1) che gli enti concessionari debbano avere come proprio oggetto sociale principale la costruzione e la gestione delle autostrade;". Le attivita' d'impresa diverse da quella principale nonche' da quelle analoghe o strumentali ausiliarie del servizio autostradale possono essere svolte dalle societa' concessionarie attraverso l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre societa'. Le societa' concessionarie valutano, secondo i criteri di cui all'articolo 2426, primo comma, n. 4), del codice civile, ogni immobilizzazione consistente in partecipazioni in imprese controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. In un apposito paragrafo della nota integrativa del bilancio di esercizio di tali societa' sono fornite le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi comprese quelle inerenti alla struttura organizzativa della concessionaria, concernenti le operazioni intercorse fra le societa' controllanti, le controllanti di queste ultime e le imprese controllate e collegate. Tali informazioni sono fornite secondo gli schemi propri della contabilita' analitica, con particolare riferimento ai prezzi di regolamento delle operazioni intergruppo, questi ultimi confrontati con i prezzi di mercato.

Testo vigente dal 18 maggio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-04-30;136~art19 · fonte su Normattiva