Art. 18 — Norme trasitorie
Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 14 e 17 si applicano fino all'entrata in vigore delle leggi regionali emanate ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Per i programmi di edilizia residenziale pubblica attivati dall'Amministrazione centrale continuano ad adottarsi, anche dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le stesse procedure tecnico-finanziarie attuate in applicazione della legge 5 agosto 1978, n. 457, con sostituzione dell'Amministrazione centrale agli organi soppressi. I limiti di impegno di cui al comma 2 dell'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono versati su specifici conti correnti di Tesoreria aperti dalle singole regioni.
Testo vigente dal 18 maggio 1999
