Art. 23 — Interventi nel settore sanitario
I progetti di interventi nel settore sanitario finanziati ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, della legge 5 giugno 1990, n. 135, e del decreto del Ministro della sanita' 29 agosto 1989, n. 321, affidati anteriormente al 3 giugno 1995, le cui gare non risultano indette alla data del 31 gennaio 1997, possono essere adeguati o variati nel rispetto dell'originario importo dell'intervento. L'amministrazione interessata al finanziamento indice una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti. La conferenza stessa si pronuncia entro i successivi trenta giorni.
Testo vigente dal 18 maggio 1999
