Per il biennio 1989-1990 i fondi indicati nel comma 2 dell'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, destinati ai progetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e limitatamente ai territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono essere incrementati, fino ad un massimo di lire 150 miliardi in ragione d'anno, a valere sull'autorizzazione di spesa prevista per gli anni medesimi, di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64. Ai fini di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

3

Il D.L. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 37, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dagli articoli 9 e 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e' prorogata, con le stesse modalita', fino al 31 dicembre 1992. Gli stanziamenti destinati ai progetti di cui ai predetti articoli, non ancora impegnati, sono conservati in bilancio e possono essere impegnati nel corso del periodo sperimentale, anche in deroga alle norme della contabilita' generale dello Stato, con le modalita' fissate nel decreto di approvazione dei progetti".

Testo vigente dal 31 dicembre 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1988-12-29;554~art9 · fonte su Normattiva