I beni di cui all'articolo 6, comma 1, sono ceduti esclusivamente, secondo quanto ivi previsto, ai seguenti enti:

  • a)quelli di cui alle lettere a), c), d), e), f), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), al comune sul cui territorio insistono;
  • b)l'immobile di cui alla lettera g) in parte al comune di Taggia e in parte alla provincia di Imperia;
  • c)gli immobili di cui alla lettera b) alla regione Marche;
  • d)gli immobili di cui alla lettera o) alla provincia di Bergamo.

Testo vigente dal 8 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1993-12-31;579~art7 · fonte su Normattiva