La cessione dei beni di cui all'articolo 6, comma 1, e' subordinata alle seguenti condizioni o destinazioni:

  • a)quanto all'immobile di cui alla lettera a), che sia destinato all'istituto professionale ITIS e sue pertinenze, nonche' a verde attrezzato:
  • b)quanto agli immobili di cui alla lettera b), che siano destinati a sede di rappresentanza della regione Marche ed a sede di un centro polifunzionale per iniziative socio-culturali al servizio del capoluogo regionale;
  • c)quanto al compendio di cui alla lettera c), al fine di conservare la destinazione che hanno i beni nel demanio e nel, patrimonio dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 177;
  • d)quanto agli immobili di cui alla lettera g), che siano destinati alla costruzione del complesso polisportivo di Taggia nonche' a scuole e a centri adibiti a servizi sociali;
  • e)quanto all'immobile di cui alla lettera h), che sia destinato alla costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari e dei servizi annessi;
  • f)quanto agli immobili di cui alla lettera i), che siano oggetto da parte del comune di un utilizzo funzionale alle esigenze di recupero ambientale e di valorizzazione urbanistica delle zone circostanti, nonche', per quanto concerne le banchine portuali interne alle aree suddette, che sia mantenuta la naturale destinazione all'ormeggio dei natanti destinati al diporto, alla pesca ed alle manifestazioni culturali;
  • g)quanto agli immobili di cui alla lettera m), che l'immobile denominato "ex caserma Taddei" sia destinato a sede di corsi universitari ed attivita' culturali connesse;
  • h)quanto agli immobili di cui alla lettera o), che siano destinati alla costruzione di metropolitana leggera o tram veloce nelle valli Brembana e Seriana;
  • i)quanto all'immobile di cui alla lettera p), che sia destinato all'universita' di Asti;
  • l)quanto all'immobile di cui alla lettera q), che sia destinato all'universita' di Bergamo;
  • m)quanto all'immobile di cui alla lettera r), che sia destinato all'universita' di Nuoro;
  • n)quanto all'immobile di cui alla lettera t), che sia destinato al Politecnico di Torino, universita' di Vercelli, come sede universitaria;
  • o)quanto ai rimanenti immobili, che siano destinati esclusivamente, in base a quanto disposto all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'esercizio di servizi pubblici e alla realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonche' alla realizzazione diretta di infrastrutture e di altre opere di interesse pubblico; In deroga a quanto disposto all'articolo 3, comma 3, il prezzo di cessione degli immobili di cui all'articolo 6, comma 1, lettera i), e' fissato in lire 400 milioni, tenuto conto delle finalita' di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 373, e degli oneri che il comune si assumera' per la gestione del complesso immobiliare e dei servizi annessi. In deroga a quanto disposto all'articolo 3, comma 3, il prezzo di cessione degli immobili di cui alle lettere m), p), q), r) e t) del comma 1 dell'articolo 6 non potra' essere superiore al 10 per cento del valore determinato dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente, considerate le finalita' di cui alle lettere g, i), l), m) e n) del comma 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 8 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1993-12-31;579~art8 · fonte su Normattiva