Ai fini della corresponsione del trattamento di missione il personale del comparto scuola puo' optare tra la disciplina prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e quella vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del predetto decreto. Il disposto di cui al comma 1 si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'accordo intercompartimentale di cui all'articolo 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1991-1993.

Testo vigente dal 8 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-06-07;221~art1 · fonte del testo