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Il secondo e terzo comma dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono sostituiti dai seguenti: "Tale contributo e' concesso nella misura occorrente affinche' i mutuatari non vengano gravati, per interessi, diritti, commissioni, anche per l'eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, nonche' per oneri fiscali e vari e per spese accessorie, in misura superiore al 4 per cento annuo, pari al 2 per cento semestrale, oltre il rimborso del capitale, se enti pubblici o cooperative a proprieta' indivisa ii cui statuto preveda divieto di cessione in proprieta' degli alloggi e l'obbligo del trasferimento degli stessi al competente istituto autonomo per le case popolari in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa; e nella misura del 5 per cento, pari al 2,5 per cento semestrale, oltre il rimborso del capitale, se cooperative a proprieta' divisa, o prive dei requisiti statutari di cui al presente comma, o se privati. Gli anzidetti mutui a tasso agevolato, ammortizzabili entro il termine massimo di 25 anni, possono essere concessi dagli istituti di credito fondiario ed edilizio dalle casse di risparmio, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, fino all'importo massimo del 90 per cento della spesa riconosciuta per l'acquisizione dell'area e la realizzazione delle costruzioni a favore degli enti pubblici e delle cooperative a proprieta' indivisa che abbiano i requisiti statutari di cui il comma precedente, e fino al 75 per cento negli altri casi". Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le operazioni di mutuo agevolato di cui all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Testo in vigore dal 7 giugno 1975 al 18 ottobre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-27;166~art10 · fonte su Normattiva