Per le province autonome di Trento e di Bolzano, aventi competenza esclusiva in materia di edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, con finanziamenti a carattere pubblico, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro e d'intesa con il presidente della giunta provinciale, integra ed accredita la quota del finanziamento proporzionalmente alle entrate in copertura da devolvere a ciascuna provincia autonoma in base ai parametri indicati dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Testo vigente dal 7 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-27;166~art17 · fonte del testo