E' consentita l'installazione dei servizi igienici in ambienti non direttamente areati ed illuminati dall'esterno, a condizione che:

  • a)ciascuno di detti ambienti sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione forzata, che assicuri un ricambio medio orario non inferiore a cinque volte la cubatura degli ambienti stessi;
  • b)gli impianti siano collegati ad acquedotti che diano garanzie di funzionamento continuo e gli scarichi siano dotati di efficiente e distinta ventilazione primaria e secondaria;
  • c)in ciascuno di detti ambienti non vengano installati apparecchi a fiamma libera.

Testo vigente dal 7 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-27;166~art18 · fonte del testo