Le norme di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti igienico-edilizi vigenti. Sono escluse dalla applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 18 e 19 le costruzioni per le quali la licenza edilizia sia stata richiesta prima della entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 7 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-27;166~art20 · fonte su Normattiva