Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1956 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 11 gennaio 1956, n. 20.
Abrogato dal 1 luglio 1956
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Articolo abrogato dal d.p.r. 11 gennaio 1956, n. 20.
Abrogato dal 1 luglio 1956
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3 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 1952 al 1 luglio 1956. 323 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: I provvedimenti che dispongono nomine a posto stabile di ruolo dopo il periodo di prova o simile negli impieghi statali devono contenere l'attestazione che l'impiegato abbia reso la dichiarazione prescritta dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti. Agli effetti del trattamento di quiescenza saranno valutati soltanto i servizi denunziati con detta dichiarazione, alla quale l'impiegato deve allegare i documenti di cui dispone, salvo l'obbligo dell'Amministrazione di integrare la documentazione ai sensi del secondo comma dell'articolo citato. L'Amministrazione e' tenuta a comunicare all'interessato, entro un anno dalla sua nomina a stabile, il decreto Ministeriale di accertamento dei servizi di cui al primo comma. Avverso tale decreto e' ammesso ricorso alla Corte dei conti da parte dell'interessato e da parte del procuratore generale della Corte stessa entro novanta giorni, rispettivamente, dalla data di comunicazione o da quella di registrazione. Trascorso detto termine senza che sia stato proposto alcun ricorso, il provvedimento diventa inoppugnabile. I dipendenti in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali non abbiano ancora effettuata la dichiarazione prevista dal primo comma del presente articolo, debbono effettuarla entro un anno dalla data stessa. L'Amministrazione e' tenuta a comunicare il decreto Ministeriale di accertamento dei servizi entro due anni dalla resa dichiarazione. E' fatta salva per coloro che cessino dal servizio entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la facolta' di denunziare, fino a novanta giorni dalla data di cessazione dal servizio, i servizi eventualmente prestati allo Stato o ad altro ente pubblico prima della nomina in ruolo. In tal caso l'accertamento e' operato col decreto di liquidazione definitiva della pensione. Nel caso in cui il dipendente muoia prima della scadenza dei termini di cui al precedente comma, la Amministrazione provvede di ufficio, in sede di liquidazione, all'accertamento dei servizi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 GENNAIO 1956, N. 20
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-05-05;521~art1 · fonte del testo