Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 1952 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Fermo l'obbligo della comunicazione previsto dall'art. 23 del regio decreto 24 aprile 1927, n. 677, per il decesso di pensionati o per il matrimonio di vedove od orfane pensionate, gli ufficiali di stato civile e le autorita' anagrafiche sono tenute a dare comunicazioni agli Uffici provinciali del tesoro anche della perdita della cittadinanza italiana e dell'acquisto di cittadinanza straniera da parte dei titolari di pensioni o assegni continuativi, a carico del bilancio dello Stato o delle Amministrazioni autonome, che risultino iscritti nei registri anagrafici del Comune.
Testo in vigore dal 26 maggio 1952 al 9 ottobre 2010
