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L'Amministrazione deve comunicare all'interessato copia dello stato di servizio, aggiornato alla data del rilascio, all'atto del compimento del periodo minimo di servizio effettivo occorrente per l'acquisto del diritto a pensione, nonche' tre anni prima del raggiungimento del limite di eta' per il collocamento a riposo. Lo stato di servizio deve contenere tutte le variazioni di cui all'art. 2 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, con l'indicazione dei singoli servizi che sono utili a pensione, ivi compresi gli aumenti di favore, della durata di essi, nonche' del complessivo periodo di servizio pensionabile. Con decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti, viene approvato lo stato di servizio di cui al precedente comma. Contro detto decreto e' ammesso ricorso alla Corte stessa dall'interessato e dal procuratore generale entro novanta giorni, rispettivamente, dalla data della comunicazione o della registrazione.

Testo in vigore dal 26 maggio 1952 al 1 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1952-05-05;521~art3 · fonte del testo