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I Ministri possono delegare ai Sottosegretari di Stato, agli Alti Commissari e ai Commissari la firma dei provvedimenti di cessazione dal servizio. La delega puo' essere concessa al capo del personale o del servizio competente per i provvedimenti relativi al personale di grado inferiore al 6°, quando si tratti di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di eta'. Sono abrogati l'art. 22, secondo comma, del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e le successive disposizioni che prevedono il concerto con il Ministro per il tesoro, per la emanazione dei provvedimenti di collocamento a riposo.

Testo in vigore dal 26 maggio 1952 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-05-05;521~art5 · fonte del testo