La commissione provinciale di cui al primo comma del precedente articolo ha il compito:
- a)di decidere i ricorsi previsti dagli articoli 8 e 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;
- b)di svolgere ogni altro compito ad essa attribuito da disposizioni di legge o di regolamento, ivi compresi quelli gia' affidati alle commissioni provinciali di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, numero 1949. Le commissioni provinciali di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sono soppresse.
Testo vigente dal 10 aprile 1968
