La commissione provinciale di cui al primo comma del precedente articolo ha il compito:

  • a)di decidere i ricorsi previsti dagli articoli 8 e 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;
  • b)di svolgere ogni altro compito ad essa attribuito da disposizioni di legge o di regolamento, ivi compresi quelli gia' affidati alle commissioni provinciali di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, numero 1949. Le commissioni provinciali di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sono soppresse.

Testo vigente dal 10 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;334~art5 · fonte su Normattiva