Il comitato regionale ha i seguenti compiti:

  • a)coordinare l'attivita' dei comitati provinciali costituiti nell'ambito della circoscrizione regionale;
  • b)mantenere il collegamento con l'ente regione ai fini del coordinamento e della reciproca informazione in ordine all'attivita' e agli orientamenti nei settori della previdenza e dell'assistenza sociale;
  • c)mantenere contatti periodici con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli altri organismi similari al fine di fornire informazioni sull'attivita' dell'Istituto nell'ambito regionale e di raccogliere le indicazioni e le proposte dei predetti organismi;
  • d)presentare periodicamente al consiglio di amministrazione una relazione in ordine all'attivita' svolta ed agli obiettivi da perseguire nell'ambito della circoscrizione regionale;
  • e)decidere, in via definitiva, i ricorsi relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro esclusi quelli relativi ai fondi speciali di previdenza; si applicano le norme sui termini di cui all'articolo 47, commi 3 e 4;
  • f)svolgere i compiti ad esso assegnati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto. Il comitato regionale per la Valle d'Aosta svolge altresi' i compiti attribuiti al comitato provinciale. Per le decisioni dei ricorsi il comitato regionale per la Valle d'Aosta adotta le modalita' di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 46.

Testo vigente dal 13 marzo 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-03-09;88~art43 · fonte su Normattiva