Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Art. 43 — Competenze dei comitati regionali
Il comitato regionale ha i seguenti compiti:
- a)coordinare l'attivita' dei comitati provinciali costituiti nell'ambito della circoscrizione regionale;
- b)mantenere il collegamento con l'ente regione ai fini del coordinamento e della reciproca informazione in ordine all'attivita' e agli orientamenti nei settori della previdenza e dell'assistenza sociale;
- c)mantenere contatti periodici con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli altri organismi similari al fine di fornire informazioni sull'attivita' dell'Istituto nell'ambito regionale e di raccogliere le indicazioni e le proposte dei predetti organismi;
- d)presentare periodicamente al consiglio di amministrazione una relazione in ordine all'attivita' svolta ed agli obiettivi da perseguire nell'ambito della circoscrizione regionale;
- e)decidere, in via definitiva, i ricorsi relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro esclusi quelli relativi ai fondi speciali di previdenza; si applicano le norme sui termini di cui all'articolo 47, commi 3 e 4;
- f)svolgere i compiti ad esso assegnati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto. Il comitato regionale per la Valle d'Aosta svolge altresi' i compiti attribuiti al comitato provinciale. Per le decisioni dei ricorsi il comitato regionale per la Valle d'Aosta adotta le modalita' di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 46.
Testo vigente dal 13 marzo 1989
