Alla documentazione richiesta per ottenere la licenza di porto d'armi deve essere allegato apposito certificato medico di idoneita'. Il Ministro della sanita' fissa, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri tecnici generali per l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per ottenere il certificato medico di idoneita' per il porto delle armi.

Testo vigente dal 18 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-03-06;89~art1 · fonte su Normattiva