La disposizione derogatoria di cui al quinto comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, trova altresi' applicazione per gli strumenti lanciarazzi, e relative munizioni, utilizzati per il soccorso alpino, alle condizioni e secondo le caratteristiche tecniche e strutturali determinate con decreto del Ministro dell'interno, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e la commissione consultiva di cui agli articoli 83 e 84 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Testo vigente dal 18 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-03-06;89~art2 · fonte su Normattiva