Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale
Art. 7 — Patrocinio a spese dello Stato
Le disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato si applicano anche alle procedure di esecuzione di richieste della Corte penale internazionale da adempiere nel territorio dello Stato, in favore della persona nei cui confronti la Corte procede.
Testo vigente dal 8 gennaio 2013
