Art. 21 — Esecuzione di pene pecuniarie e degli ordini di riparazione
Le sentenze irrevocabili di condanna a una delle sanzioni previste nell'articolo 77, paragrafo 2, dello statuto sono eseguibili nel territorio dello Stato italiano in conformita' a quanto in esse stabilito. La corte d'appello di Roma, su richiesta del procuratore generale presso la medesima corte, provvede all'esecuzione della confisca dei profitti, beni o averi disposta dalla Corte penale internazionale. Quando non e' possibile eseguire la misura di cui al comma 2, la corte d'appello di Roma dispone la confisca per equivalente di somme di denaro, beni o altre utilita', di cui il condannato abbia la disponibilita' anche per interposta persona fisica o giuridica. Sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede. Si applicano le disposizioni dell'articolo 676 del codice di procedura penale. Le somme, i beni e le utilita' confiscati sono messi a disposizione della Corte penale internazionale dal Ministro della giustizia, secondo modalita' individuate con decreto dello stesso Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli ordini di riparazione a favore delle vittime o per il risarcimento delle persone arrestate o condannate, ai sensi degli articoli 75 e 85 dello statuto, sono eseguiti secondo le forme e i contenuti stabiliti dalla Corte penale internazionale.
Testo vigente dal 8 gennaio 2013
