Per malattia od infortunio non dipendente da causa di servizio, accertati dal competente organo sanitario, ovvero per cure richieste dallo stato di invalidita' dovuto a cause di guerra o di servizio, e' concesso al personale operaio della Zecca, a domanda o di ufficio, un congedo speciale per motivi di salute della durata massima di un anno. Durante tale congedo competono la paga giornaliera, le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni fissi con esclusione, pero', dei compensi accessori comunque denominati connessi alla effettiva presenza in servizio, nella misura intera per i primi sei mesi e nella misura ridotta alla meta' per il restante periodo, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia che sono corrisposte per intero.

Testo vigente dal 6 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;309~art9 · fonte su Normattiva