Due periodi di congedo speciale per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal primo comma dell'articolo 9, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi. Il cumulo del congedo speciale per motivi di salute e del congedo straordinario non puo' superare, in ogni caso, la durata di 24 mesi nell'ultimo quinquennio.

Testo vigente dal 6 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;309~art11 · fonte su Normattiva