I saggi degli allievi della Scuola dell'arte della medaglia, dei concorrenti e dei vincitori delle borse di perfezionamento presso detta Scuola restano ad ogni effetto di proprieta' della Scuola medesima, che li mette a disposizione della Zecca perche', ove lo ritenga, possa utilizzarli, in tutto o in parte, per lo svolgimento della propria attivita'. E' data facolta' al Ministro per il tesoro, su proposta del direttore generale del Tesoro sentito il Consiglio direttivo della Scuola dell'arte della medaglia, di assegnare premi e compensi ai titolari dei saggi.

Testo vigente dal 10 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-27;114~art6 · fonte del testo