Art. 2 — Modalità di effettuazione del servizio per il trasporto dei detenuti
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Il servizio per il trasporto dei detenuti di cui, al precedente articolo viene effettuato con automezzi dotati di opportuni equipaggiamenti tecnici di sicurezza, appartenenti al Ministero di grazia e giustizia e dati in uso all'Arma dei carabinieri. Per particolari esigenze sanitarie richiedenti l'uso di automezzi speciali, possono essere usati, ove il Ministero suddetto non ne disponga, quelli del Servizio sanitario nazionale.
Testo in vigore dal 14 aprile 1984 al 9 ottobre 2010
