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[1]Per le spese che l'Amministrazione aeronautica sostiene nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato, queste debbono anticipare i fondi occorrenti versandoli in Tesoreria, con imputazione ad uno speciale capitolo di entrata per essere portati in aumento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica.

[2]Ugualmente, le somme dovute da privati in corrispettivo di prestazioni, cessioni o concessioni di qualsiasi specie, quelle pel mantenimento degli allievi della Regia accademia aeronautica, nonche' quelle previste dall'ultimo comma dell'art. 159 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, sono versate in Tesoreria e portate in aumento ai capitoli del Ministero dell'aeronautica.

Testo in vigore dal 11 febbraio 1933 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1958~art9 · fonte del testo