La domanda, in carta libera, per ottenere gli indennizzi di cui all'articolo 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro (Ispettorato generale rapporti finanziari con l'estero). Alla domanda dovra' essere allegata la necessaria documentazione, essa pure in carta libera, attestante l'esistenza e la misura del credito. Sono considerate valide le domande gia' presentate e che non siano state soddisfatte ad altro titolo. Esse dovranno tuttavia essere integrate della documentazione di cui al secondo comma. Sono estese agli atti occorrenti per i riconoscimenti di cui alla presente legge, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 7 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050.

Testo vigente dal 30 luglio 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-07-05;607~art6 · fonte su Normattiva