Le domande per ottenere gli indennizzi previsti dai precedenti articoli 1 e 2 devono essere presentate al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A corredo delle domande dovranno essere prodotte anche successivamente:

  • a)una descrizione particolareggiata dei beni, diritti ed interessi distrutti, espropriati, requisiti o danneggiati;
  • b)la documentazione comprovante la proprieta' o la titolarita' dei detti beni, diritti o interessi ed ogni altro elemento ritenuto utile a tal fine. Per la concessione dell'indennita' - una tantum - dovranno inoltre essere prodotti tutti i documenti e certificazioni sanitarie atte a comprovare l'entita' della patita menomazione e nel caso di morte la relazione tra l'evento invalidante ed il decesso. La documentazione potra' essere integrata da atti di notorieta' redatti secondo le disposizioni di legge vigenti. Sono valide a tutti gli effetti previsti dalla presente legge le domande gia' presentate al Ministero del tesoro o ai consolati d'Italia.

Testo vigente dal 14 luglio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;294~art3 · fonte su Normattiva