A partire dal 1 maggio 1969, ed in attesa che l'assistenza di malattia ai familiari residenti in Italia dei lavoratori italiani occupati in Svizzera sia definita mediante apposito accordo tra il Governo italiano e il Governo svizzero, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano provvedono all'assistenza di malattia nei confronti dei familiari residenti in Italia dei lavoratori occupati in Svizzera, nonche' dei lavoratori frontalieri ivi occupati e dei loro familiari residenti in Italia, ai quali non spetti l'assistenza stessa per altro titolo in virtu' di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

Testo vigente dal 23 giugno 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-05-02;302~art1 · fonte su Normattiva