La domanda di assicurazione deve essere presentata dai lavoratori interessati alla sede provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie nella cui circoscrizione risiedono i beneficiari dell'assistenza, o alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, nel caso che i beneficiari risiedano in tali province, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dall'inizio dell'occupazione. Essa deve essere corredata dallo stato di famiglia del lavoratore e da una dichiarazione del datore di lavoro presso il quale il lavoratore medesimo e' occupato o, in mancanza di questa, da un certificato dell'autorita' consolare italiana competente, o documento equipollente, attestante l'occupazione in Svizzera. La dichiarazione o il certificato di cui al comma precedente ha validita' di un anno dalla data del rilascio. Le variazioni che intervengono nella composizione del nucleo familiare gia' assicurato nel corso dell'anno debbono essere notificate all'ente assicuratore entro 45 giorni dall'evento che le ha determinate.

Testo vigente dal 23 giugno 1969

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1969-05-02;302~art3 · fonte su Normattiva