L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano provvederanno agli adempimenti necessari per la pratica attuazione dell'assicurazione di cui alla presente legge, e al fine di realizzare l'esazione dei contributi dovuti dai lavoratori, anche per il tramite dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali svizzere.

Testo vigente dal 23 giugno 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-05-02;302~art5 · fonte su Normattiva