Art. 76 — Modalità transitorie per la riscossione dei contributi obbligatori di malattia
Fino al 31 dicembre 1979 gli adempimenti relativi all'accertamento, alla riscossione e al recupero in via giudiziale dei contributi sociali di malattia e di ogni altra somma ad essi connessa restano affidati agli enti mutualistici ed altri istituti e gestioni interessati, posti in liquidazione ai sensi della legge 29 giugno 1977, n. 349. A decorrere dal 1 gennaio 1980 e fino alla completa fiscalizzazione degli oneri sociali tali adempimenti sono affidati all'INPS, che terra' contabilita' separate per ciascuno degli enti o gestioni soppressi e vi provvedera' secondo le norme e le procedure in vigore per l'accertamento e la riscossione dei contributi di propria pertinenza. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1979, N. 663, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 FEBBRAIO 1980, N. 33)) I contributi di competenza degli enti di malattia dovranno affluire in apposito conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al Ministro del tesoro, mediante versamento da parte dei datori di lavoro o degli esattori od enti, incaricati della riscossione a mezzo ruolo, con bollettino di conto corrente postale o altro idoneo sistema stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. 3 Restano salve le sanzioni penali previste in materia dalla vigente legislazione. Per l'attuazione dei nuovi compiti provvisoriamente attribuiti ai sensi del presente articolo, l'INPS, sia a livello centrale che periferico, e' tenuto ad avvalersi di personale degli enti gia' preposti a tali compiti. Le competenze fisse ed accessorie ed i relativi oneri riflessi sono a carico dell'INPS. A decorrere dal 1 gennaio 1980 vengono affidati all'INPS gli adempimenti previsti da convenzioni gia' stipulate con l'INAM ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 1 gennaio 1980
Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 (in G.U. 29/02/1980, n. 59) ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che: "A decorrere dal 1 gennaio 1980, in deroga a quanto previsto dal quarto comma all'articolo 76 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 i contributi di competenza degli enti di malattia sono riscossi dall'INPS che versera', entro la fine di ciascun mese, a partire da quello di febbraio 1980, nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato un acconto pari a un dodicesimo dell'80 per cento dei contributi di competenza per l'assistenza sanitaria iscritti nell'anzidetto capitolo al netto di eventuali quota fiscalizzate e dei contributi dovuti dalle amministrazioni statali ivi comprese quelle con ordinamento autonomo o dotate di autonomia amministrativa che provvederanno direttamente al versamento degli stessi a bilancio dello Stato. I relativi conguagli saranno effettuati con le modalita' e le scadenze da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale".
Testo vigente dal 1 marzo 1980
