Istituzione del servizio sanitario nazionale

Art. 76 — Modalità transitorie per la riscossione dei contributi obbligatori di malattia

Fino al 31 dicembre 1979 gli adempimenti relativi all'accertamento, alla riscossione e al recupero in via giudiziale dei contributi sociali di malattia e di ogni altra somma ad essi connessa restano affidati agli enti mutualistici ed altri istituti e gestioni interessati, posti in liquidazione ai sensi della legge 29 giugno 1977, n. 349. A decorrere dal 1 gennaio 1980 e fino alla completa fiscalizzazione degli oneri sociali tali adempimenti sono affidati all'INPS, che terra' contabilita' separate per ciascuno degli enti o gestioni soppressi e vi provvedera' secondo le norme e le procedure in vigore per l'accertamento e la riscossione dei contributi di propria pertinenza. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1979, N. 663, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 FEBBRAIO 1980, N. 33)) I contributi di competenza degli enti di malattia dovranno affluire in apposito conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al Ministro del tesoro, mediante versamento da parte dei datori di lavoro o degli esattori od enti, incaricati della riscossione a mezzo ruolo, con bollettino di conto corrente postale o altro idoneo sistema stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. 3 Restano salve le sanzioni penali previste in materia dalla vigente legislazione. Per l'attuazione dei nuovi compiti provvisoriamente attribuiti ai sensi del presente articolo, l'INPS, sia a livello centrale che periferico, e' tenuto ad avvalersi di personale degli enti gia' preposti a tali compiti. Le competenze fisse ed accessorie ed i relativi oneri riflessi sono a carico dell'INPS. A decorrere dal 1 gennaio 1980 vengono affidati all'INPS gli adempimenti previsti da convenzioni gia' stipulate con l'INAM ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

3

con decorrenza dal 1 gennaio 1980

Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 (in G.U. 29/02/1980, n. 59) ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che: "A decorrere dal 1 gennaio 1980, in deroga a quanto previsto dal quarto comma all'articolo 76 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 i contributi di competenza degli enti di malattia sono riscossi dall'INPS che versera', entro la fine di ciascun mese, a partire da quello di febbraio 1980, nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato un acconto pari a un dodicesimo dell'80 per cento dei contributi di competenza per l'assistenza sanitaria iscritti nell'anzidetto capitolo al netto di eventuali quota fiscalizzate e dei contributi dovuti dalle amministrazioni statali ivi comprese quelle con ordinamento autonomo o dotate di autonomia amministrativa che provvederanno direttamente al versamento degli stessi a bilancio dello Stato. I relativi conguagli saranno effettuati con le modalita' e le scadenze da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale".

Testo vigente dal 1 marzo 1980

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 431/1988

    Questione infondata
    7 aprile 1988

    È manifestamente infondata in quanto già dichiarata non fondata con precedenti sentenze, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 53, 57, 76, L. 23 dicembre 1978 n. 833, 3, primo comma, lett. b), D.L. 30 dicembre 1979 n. 663 (conv. in L. 29 febbraio 1980 n.33), 12, D.L. 29 luglio 1981 n. 402 (conv. in L. 26 settembre 1981 n. 537), 14, L. 26 aprile 1982 n. 181, 14 D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. in L. 11 novembre 1983 n. 638), 33, L. 27 dicembre 1983 n. 730, 31 nn. 1, 8, 9, 11, 13, 14 e 15 L. 28 febbraio 1981 n. 41, denunziati - in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 36, 53, 101 Cost. - per quanto concerne i contributi obbligatori di malattia. - cfr. S.nn. 167/1986, 431/1987.

    Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 53 cost. · Art. 81 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 167/1986

    Questione infondata
    1 luglio 1986

    L'assunto che la partecipazione contributiva imposta ai liberi professionisti per le relative prestazioni sanitarie sarebbe più gravosa di quella richiesta, singulatim, ad altre categorie di assistiti (commercianti, artigiani, coltivatori diretti, lavoratori dipendenti), è in assoluto concretamente indimostrato; senza dire che non costituisce idoneo tertium comparationis il riferimento indiscriminato e generico all'una o all'altra delle categorie degli assistiti. L'intero sistema della contribuzione sociale di malattia, inoltre, non confligge, per difetto di razionale univocità degli orientamenti di fondo e dei criteri contributivi adottati, con il principio di eguaglianza inteso come espressione di coerenza dell'ordinamento giuridico. Nella specie il legislatore con l'istituzione del servizio sanitario nazionale, pur realizzando un radicale mutamento al previgente sistema mutualistico, caratterizzato da una generalizzata diversificazione sia delle prestazioni mutualistiche che delle relative contribuzioni, ha tenuto conto di una gradualità sinallagmatica tra prestazioni (da verificare) e contribuzioni (da adeguare), procedendo, perciò, con gradualità al fine di colmare nel "lungo periodo" i preesistenti divari nei livelli contributivi fra categorie ex mutuate. Tale gradualità, da non protrarsi indefinitivamente, non può dirsi manifestamente irrazionale, ai fini dell'art. 3 Cost. (e degli artt. 32, 35 e 38 richiamati come corollario), ne' viola l'art. 97 Cost. e tanto meno il bene della salute che ritrova in concreto garanzia oggettiva nel buon andamento della P.A.. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 57 e 76, della legge 23 dicembre 1978, n. 833; art. 3, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni in legge 29 febbraio 1980, n. 33; art. 12, sesto comma, d.l. 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni in legge 26 settembre 1981, n. 537; art. 14, primo e quarto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181; art. 4, quarto comma, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638 e art. 33 legge 27 dicembre 1983, n. 730, in riferimento agli artt. 3, 32, 35, 38 e 97 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 53 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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