Alla domanda di permesso di ricerca di cui all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, ed alla richiesta di concessione di coltivazione di cui all'articolo 11 della medesima legge deve essere allegato un impegno del richiedente all'effettuazione della rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a seguito di eventuale incidente o di sistemazione idrogeologica e di risanamento paesistico a seguito dei lavori. Il rilascio del permesso di ricerca e delle concessioni di coltivazione di cui al comma 1 e' subordinato alla prestazione da parte degli interessati di garanzie patrimoniali reali o personali, in relazione all'entita' dei lavori programmati per l'adempimento degli impegni di cui al comma 1. I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla loro originaria scadenza e per la loro originaria estensione e configurazione dell'area, a meno che il titolare non ne chieda la modifica o non abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dai permessi o dalle concessioni stesse.

Testo vigente dal 16 gennaio 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-01-09;9~art15 · fonte su Normattiva