All'articolo 17, comma 3, della legge 9 dicembre 1986, n. 896, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: " a) una lira per ogni KWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ai comuni in cui e' compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione, assicurando, comunque, ai comuni, sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento;

  • b)una lira per ogni KWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico alle regioni nel cui territorio sono compresi i campi geotermici coltivati, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione". I contributi, in ragione di una lira per ogni KWh, spettanti ai comuni e alle regioni ove hanno sede campi geotermici coltivati, sono aggiornati annualmente per un importo pari al 100 per cento dell'indice di variazione delle tariffe applicate dall'ENEL.

Testo vigente dal 13 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-11-08;470~art1 · fonte su Normattiva