L'esenzione di cui agli articoli 34 e 68 della legge 21 luglio 1967, n. 613, ed all'articolo 40, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 1989 dall'articolo 20 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1995.

Testo vigente dal 16 gennaio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-01-09;9~art27 · fonte su Normattiva