Art. 5

[1]Modalita' di pagamento della tassa per gli autoveicoli

[2]Regio decreto-legge 29 luglio 1938, numero 1121, art. 2 (5° comma). Decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1058, artt. 7 e 9.

[3]La tassa di circolazione e' stabilita in ragione di anno solare. Salvo quanto disposto dall'articolo seguente, il relativo pagamento deve essere eseguito in una delle seguenti forme:

  • a)per l'intero anno solare, con diritto alla riduzione del 3 per cento dell'ammontare del tributo dovuto;
  • b)per periodi quadrimestrali decorrenti dal 1 gennaio, 1 maggio e 1 settembre;
  • c)per periodi bimestrali decorrenti dal 1 gennaio, 1 marzo, 1 maggio, 1 luglio, 1 settembre e 1 novembre;
  • d)per il rimanente periodo dell'anno, in caso che la circolazione abbia inizio nel corso dell'anno stesso, con il pagamento di tanti sesti della tassa annua quanti sono i bimestri fino al 31 dicembre calcolati come alla precedente lett. c). La tassa non puo' essere corrisposta in misura inferiore ad un bimestre e quando presenta una frazione di cinque lire, questa viene arrotondata in eccesso a lire cinque. Per i veicoli gia' circolanti il pagamento della tassa puo' essere effettuato non oltre il decimo giorno dall'inizio dei periodi fissi sopraindicati: per gli altri il tributo deve essere assolto prima che entrino in circolazione.11a 11b
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Ministeriale 9 gennaio 1981

11a

Il Decreto Ministeriale 9 gennaio 1981 (in G.U. 12/01/1981, n. 10) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Per i veicoli gia' circolanti, la scadenza del termine di 10 giorni, di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, utile per il rinnovo della tassa di circolazione per l'anno 1981, e' prorogato al 20 gennaio 1981".

Decreto 2 gennaio 1982

11b

Il Decreto 2 gennaio 1982 (in G.U. 5/1/1982, n. 3) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Per i veicoli gia' circolanti, la scadenza del termine di dieci giorni, di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, utile per il rinnovo della tassa di circolazione per l'anno 1982 e' prorogato al 20 gennaio 1982".

Testo vigente dal 20 gennaio 1982, tuttora in vigore · versione 16 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39~art5 · fonte su Normattiva