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(( A decorrere dal 1° gennaio 1990, per ogni kilo- watt di potenza nominale concessa o riconosciuta, il canone annuo relativo alle utenze di acqua pubblica di cui all'articolo 10, primo comma, lettera e), del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e' fissato in lire 15.744. Con la stessa decorrenza sono abrogate le disposizioni, relative al canone in questione, contenute nell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165)).

Testo in vigore dal 14 settembre 1991 al 3 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1991-01-09;9~art32 · fonte su Normattiva