Il settimo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, gia' sostituito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 856, e' sostituito dai seguenti: "L'Enel, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' promuovere, in Italia e all'estero, la costituzione di societa' per azioni o assumervi partecipazioni, qualora esse abbiano per oggetto il compimento di attivita' riconducibili ai fini propri dell'ente. Gli atti costitutivi e gli statuti delle societa' di cui al settimo comma, nonche' le eventuali modifiche degli stessi, dovranno prevedere l'esercizio, da parte dell'Enel, delle facolta' di cui all'articolo 2458 del codice civile e, da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della vigilanza di cui al secondo comma".

Testo vigente dal 16 gennaio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-01-09;9~art34 · fonte su Normattiva