Alle imprese elettriche degli enti locali che ne abbiano fatto richiesta entro il termine previsto dall'articolo 4 n. 5) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'Enel rilascia la concessione di esercizio delle attivita' di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica sulla base di convenzioni da stipularsi con riferimento ad una convenzione-quadro tra l'Enel e l'organizzazione di categoria delle imprese interessate. La convenzione-quadro e le convenzioni con le singole imprese sono soggette all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Lo stesso Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le parti, emana, con proprio decreto, la convenzione-quadro qualora essa non sia stata stipulata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nella convenzione-quadro devono essere previsti i diritti e i doveri delle parti, le modalita' relative all'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, nonche' le cause di decadenza delle concessioni. La convenzione-quadro deve anche definire i criteri destinati a regolare, in sede di convenzione con le singole aziende, le cessioni, gli scambi ed i vettoriamenti, tra le imprese concessionarie, dell'energia elettrica da esse prodotta. In mancanza di accordo tra l'Enel e le singole imprese, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Enel e le aziende municipalizzate, dispone con proprio decreto la convenzione di cui al presente articolo tra l'Enel e le aziende municipalizzate che abbiano presentato nei termini prescritti la relativa richiesta. In caso di non ottenimento della concessione per manifesta e comprovata inidoneita' dell'impresa ad espletare il servizio, che sara' valutata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Enel e l'organizzazione di categoria delle imprese interessate, nonche' nei casi di decadenza o di rinunzia, i beni e i rapporti giuridici attinenti all'impresa sono trasferiti all'Enel dalla data di emanazione del decreto ministeriale di trasferimento, con le modalita' e con gli indennizzi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, intendendosi tuttavia i valori riferiti alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato prima della emanazione del predetto decreto ministeriale. Per le imprese indennizzabili a stima, ai sensi del n. 4) dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 1 luglio 1966, n. 509, quando l'indennizzo non superi l'importo di un miliardo di lire; in tal caso il pagamento dell'indennizzo e' effettuato in due semestralita'. Con il rilascio della concessione le imprese elettriche degli enti locali concorrono con l'Enel, nell'ambito del settore pubblico dell'energia elettrica, al conseguimento dei fini di utilita' generale di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni. Le concessioni di esercizio di attivita' elettriche gia' rilasciate dall'Enel alla data di entrata in vigore della presente legge saranno sostituite da nuove concessioni da rilasciarsi in base a quanto previsto nel presente articolo. Tra l'Enel e gli enti locali o loro imprese possono essere costituiti consorzi, oltre che societa' per azioni, per le finalita' e sotto l'osservanza delle condizioni e modalita', in quanto applicabili, di cui all'articolo 34. Sono abrogati l'articolo 1, n. 5, e l'articolo 2, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, l'articolo 4, n. 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36. Le societa', le aziende e gli enti che abbiano per oggetto anche la distribuzione di energia elettrica devono sottoporre a societa' di revisione i rispettivi bilanci redatti conformemente al modello tipo stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione dei modelli allegati alla legge 4 marzo 1958, n. 191, e devono trasmetterli entro trenta giorni dall'approvazione alle regioni nel cui territorio insistono le reti di distribuzione, che li inviano, entro i successivi novanta giorni, corredati da una propria relazione, al Ministro dell'indutria, del commercio e dell'artigianato, ai fini dell'applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della legge 4 marzo 1958, n. 191. Per i bilanci riferiti agli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 11, le societa', le aziende e gli enti di cui al medesimo comma 11 ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove non vi abbiano gia' provveduto, non sono piu' tenuti agli adempimenti previsti dalla legge 4 marzo 1958, n. 191.

Testo vigente dal 16 gennaio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-01-09;9~art21 · fonte su Normattiva