Art. 5 — Permesso di ricerca e qualifiche dei richiedenti
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Il permesso di ricerca e' esclusivo ed e' accordato, sentita la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata e previa domanda da presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a persone fisiche o giuridiche che dimostrino la necessaria capacita' tecnica ed economica e possiedano o si impegnino a costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attivita' previste, nel rispetto degli impegni contratti dall'Italia in sede di accordi internazionali per la tutela dell'ambiente marino. Il permesso di ricerca e' accordato a soggetti italiani o di altri Stati membri della Comunita' economica europea, nonche', a condizioni di reciprocita', a soggetti di altri Paesi.
Testo in vigore dal 16 gennaio 1991 al 5 gennaio 1992
