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Il permesso di ricerca e' accordato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, e la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata di concerto, per le rispettive competenze, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti l'attivita' da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale. L'area del permesso di ricerca deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e non puo' comunque superare l'estensione di 100.000 ettari. Nell'area del permesso possono essere comprese zone adiacenti di terraferma e di mare. Possono essere accordati ad uno stesso soggetto, direttamente o indirettamente, piu' permessi di ricerca purche' l'area complessiva dei permessi accordati in terraferma non risulti superiore ad un milione di ettari. Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 26 e 69, ultimo capoverso, della legge 21 luglio 1967, n. 613. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora valuti che l'area richiesta non abbia dimensioni sufficienti e configurazione razionale in relazione alle finalita' ottimali della ricerca, ha facolta' di non accordare il permesso di ricerca fino a quando non si renda possibile l'accorpamento dell'area stessa con aree finitime. La durata del permesso e' di sei anni. Il titolare del permesso ha diritto a due successive proroghe di tre anni ciascuna, se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso stesso. Al titolare del permesso puo' essere accordata un'ulteriore proroga qualora, alla scadenza definitiva del permesso, siano ancora in corso lavori di perforazione o prove di produzione per motivi non imputabili a sua inerzia, negligenza o imperizia. La proroga e' accordata per il tempo necessario al completamento dei lavori e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Con il decreto di proroga e' approvato il programma tecnico e finanziario particolareggiato relativo al nuovo periodo di lavori. Al titolare del permesso che sia stato dichiarato decaduto o che abbia rinunciato volontariamente al permesso prima di aver assolto agli impegni di lavoro sottoscritti non puo' essere accordato un nuovo permesso per la stessa area se non dopo un quinquennio dalla cessazione del permesso precedente. Il termine per l'inizio dei lavori da parte del titolare del permesso, da stabilirsi nel permesso stesso, non puo' essere superiore a dodici mesi dalla comunicazione del permesso per le indagini geologiche e a quarantotto mesi dall'inizio delle stesse, per le perforazioni. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' prorogare i termini di cui al comma 8, su tempestiva istanza del titolare del permesso che provi di non aver potuto rispettare i termini stessi per motivi tecnici o di altra natura, comunque a lui non imputabili, per il tempo strettamente necessario al superamento delle cause e comunque non superiore ad un anno per l'inizio delle prospezioni e a due anni per l'inizio delle perforazioni. Qualora nel corso del permesso di ricerca le amministrazioni competenti impongano al titolare del permesso particolari adempimenti che comportino la sospensione dell'attivita' di ricerca, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre con decreto, su istanza del titolare stesso, che il decorso temporale del permesso, ai soli fini del computo della durata dello stesso, resti sospeso per il tempo strettamente necessario per ottemperare agli adempimenti stessi. Correlativamente, per lo stesso periodo, sara' sospeso il relativo canone. Ove sussistano gravi motivi attinenti al pregiudizio di situazioni di particolare valore ambientale o archeologicomonumentale, il permesso di ricerca puo' essere revocato, anche su istanza di pubbliche amministrazioni o di associazioni di cittadini ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le norme di cui ai commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, si applicano anche ai permessi di ricerca in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono sospesi i permessi di ricerca nelle zone dichiarate parco nazionale o riserva marina.

Testo in vigore dal 16 gennaio 1991 al 5 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1991-01-09;9~art6 · fonte su Normattiva