Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo l'apposizione del bollo sulle schede e terminano alle ore 22 del giorno stabilito per la votazione. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, dopo che gli elettori hanno votato, procede, per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, alle operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; quindi, da' inizio alle operazioni di scrutinio per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, secondo le modalita' ed i termini previsti dagli articoli 16 e 36, undicesimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni. Lo scrutinio delle schede votate per il referendum viene effettuato di seguito allo scrutinio per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo.

Testo vigente dal 20 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-04-18;132~art3 · fonte su Normattiva